AVVISO ALLA CLIENTELA
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 929 del 06/10/2022: dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.
Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza di cui sopra, inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nella terza decade del mese di luglio2022 hanno colpito i territori dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia.
Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di:
- Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti
- Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 15 dicembre 2022; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.
Modalità di sospensione
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 08/09/2023 (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E’ possibile optare per:
- Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.
Condizioni
La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).