Proroga alla sospensione dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dal sisma Centro Italia

Decreto Fiscale: Legge 4 dicembre 2017, n.172 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,”recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’ estinzione del reato per condotte riparatorie”, che riporta misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti a seguito di eventi emergenziali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5/12/2017.

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 21 del Decreto di cui sopra (“Collegato Fiscale”), si informa la gentile clientela che le rate dei mutui e dei finanziamenti già sospese , sino al 31 dicembre 2017, su attività economiche e produttive, nonché su privati, limitatamente ad operazioni prima casa di abitazione inagibile o distrutta, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2018.

 

E’ stata inoltre introdotta la possibilità di richiedere la sospensione fino al 31 dicembre 2020 per le attività economiche o per le abitazioni inagibili/distrutte localizzate in “zona rossa” (definita tramite apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 6 dicembre 2017).

Tale richiesta dovrà essere avanzata direttamente dalla clientela interessata alla propria filiale, previa autocertificazione della dislocazione, entro ottobre 2018.

 

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva mentre matureranno gli interessi semplici nella misura prevista dal contratto di finanziamento (debito residuo x tasso d’ interesse contrattualmente pattuito x periodo di sospensione) come previsto da Protocollo d’Intesa ABI/AACC/Protezione Civile.

 

Sarà comunque possibile rinunciare alla sospensione, nei casi previsti dai Decreti come d’iniziativa banca e ripristinare il pagamento delle rate sottoscrivendo e consegnando presso le filiali uno specifico modulo.

 

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