Proroga sospensione rate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 04 Agosto 2022: proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli  eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle province di  Como, Sondrio e Varese. 

 

Si informa la Gentile Clientela che la Banca, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 04/08/2022 di  cui sopra, è disponibile ad un’ulteriore proroga fino al 26/08/2023 (in precedenza al 26/08/2022) della  sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dagli eccezionali eventi  meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle province di Como, Sondrio e  Varese. 

Ambito di applicazione 

La misura è disposta a favore di: 

Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti; 

Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica,  anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra. 

Finanziamenti ammessi 

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 26/08/2022. 

Termini della richiesta  

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 Settembre 2022; la richiesta, comprensiva di  autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il  finanziamento è in ammortamento. 

Modalità di sospensione 

La sospensione proseguirà fino al 26 Agosto 2023 secondo le modalità già concesse e comporterà un  allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto. 

Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che  saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di  sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di  quote aggiuntive alle rate già previste; 

Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare  pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione. 

Condizioni 

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi  contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. 

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano  Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

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