Con l’aumento dell’aspettativa di vita capita sempre più spesso che ci siano dei trasferimenti di somme da un parente più anziano a uno più giovane ancora prima, ad esempio, della redazione del testamento o della morte del titolare della ricchezza.
Inoltre, gli italiani da sempre fanno molto ricorso a movimentazioni di denaro, nella classica forma del bonifico, per aiutare figli e nipoti a compiere importanti passi della loro vita, in primis per l’acquisto della prima casa. Questo tipo di donazione è un’operazione che a prima vista può risultare semplice e senza particolari complicazioni, ancora di più se resta in ambito familiare.
È, però, necessario tenere presente che ci sono alcune regole da seguire per non incorrere in rischi e responsabilità, principalmente di natura civilistica e fiscale, soprattutto quando si parla di trasferimenti di somme ingenti.

Le diverse forme di donazione

                        
 

Innanzitutto, è utile ricordare che per “liberalità” si intende un’attribuzione gratuita e spontanea del proprio patrimonio (o di parte di esso) a favore di un altro soggetto. Ed è fondamentale comprendere quali siano le importanti differenze tra le diverse forme di donazione che prevedono questo trasferimento:

  1. La donazione “formale” è, secondo l’articolo 769 del Codice Civile, il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Nel nostro ordinamento giuridico la donazione “tipica”, per essere valida (fuori dai casi di donazione di bene mobile di modico valore), deve rispettare i requisiti di forma richiesti dal combinato disposto degli artt. 782 c.c., 47 e 48 della L. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), ovverosia il perfezionamento mediante atto pubblico alla presenza di testimoni;
  2. la liberalità indiretta raggiunge lo stesso scopo della donazione formale ma attraverso l’utilizzo di un diverso negozio giuridico e, conseguentemente, devono osservare la forma prescritta per il negozio attraverso il quale si esplicano. L’esempio più classico è quello di un padre che finanzia l’acquisto della casa del figlio. In questo caso, al momento della compravendita, si effettua un “intervento in atto” che certifica che sono state utilizzate alcune somme provenienti dal genitore per portare a termine l’operazione. Un altro esempio è quello del conto corrente cointestato, ma alimentato da un solo intestatario;
  3. la donazione “informale”, invece, non è attuata attraverso un negozio giuridico, ma attraverso un comportamento materiale, come ad esempio un bonifico di un genitore ad un figlio. Si tratta, quindi, di operazioni non formalizzate e che non comportano una controprestazione, ma che hanno sempre come conseguenza, al pari delle due forme precedenti, la diminuzione del patrimonio del soggetto che dispone il trasferimento e l’arricchimento del beneficiario.

La principale differenza tra la donazione “formale” e le altre due forme è, quindi, l’atto pubblico previsto dal Codice Civile.

Come poi detto sopra, anche per la donazione “formale” è possibile non stipulare un contratto davanti al notaio nel caso di donazione di modico valore, relativa esclusivamente ai beni mobili. In questo caso è considerata comunque valida se:

  • si verifica la tradizione, vale a dire l’atto formale di consegna del bene;
  • il valore è ritenuto modico, in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Rischi e responsabilità

                    

La donazione “formale” risulta la modalità prevista dalla legge per trasferire un bene, somme di denaro o titoli a terzi e può essere revocata solo:

  • per ingratitudine del destinatario, quindi se il beneficiario commette atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio;
  • per sopravvenienza di figli, cioè se il donante a seguito della donazione ha o scopre di avere un figlio.


Se, invece, non si opta per la donazione “formale” è utile sapere che qualsiasi differente modalità che prevede che venga messo a disposizione di un altro soggetto un bene, una somma di denaro o un credito, portando quindi a un arricchimento dello stesso, porta con sé specifiche conseguenze, per esempio:

  • la donazione “informale” (non di modico valore) è ritenuta giuridicamente nulla, in quanto priva dell’elemento fondamentale della forma di atto pubblico, facendo sì che qualsiasi soggetto interessato possa far valere, senza limiti di tempo, l’inefficacia del trasferimento ed il conseguente obbligo di restituzione dei beni trasferiti al patrimonio del “donante”;
  • le liberalità indirette sono poi comunque soggette alle norme in tema di obbligo di collazione da parte dei coeredi e di azione di riduzione da parte degli eredi legittimari, in seguito all’apertura della successione del soggetto beneficiante.


Ma i rischi non sono solo di tipo civilistico. È necessario, infatti, prestare particolare attenzione agli aspetti fiscali che potrebbero insorgere a seguito di una movimentazione effettuata tramite le forme “indirette”.

Prendiamo come esempio il più classico trasferimento di denaro tramite bonifico: in sede di accertamento dei redditi il soggetto che ne ha beneficiato potrebbe vedersi contestato un arricchimento “ingiustificato”, rispetto al reddito effettivamente dichiarato, e “sospetto” per l’Agenzia delle Entrate in quanto non supportato da un atto pubblico di donazione. Di conseguenza, dovrà dimostrare, per non incorrere in ulteriori problemi e in eventuali sanzioni, che si tratta comunque di una liberalità. Ma proprio per l’assenza di un contratto potrebbe risultare più complicato manifestare la reale intenzione del donante. In ogni caso anche alle donazioni “informali” ed alle liberalità indirette, se registrate o successivamente accertate, si applicherà l’imposta di donazione come oltre specificato.

Va poi ricordato che le Banche sono soggette alla normativa antiriciclaggio, che impone loro di svolgere una “adeguata verifica” di operazioni considerate inusuali rispetto all’operatività standard del cliente. È quindi possibile che sia al donante che al beneficiario, vengano avanzate richieste di informazioni e di documentazione alle quali tutti i clienti hanno l’obbligo di rispondere (art. 22, comma 1, D. Lgs. 231/07), anche a fronte di operazioni tracciabili e ricostruibili come il bonifico. Il rifiuto di rispondere a tali richieste conferisce alla Banca il diritto/dovere di non svolgere l’operazione. Il ricorso al contante, strumento peraltro ormai desueto soprattutto per i giovani, è soggetto ad ulteriori controlli e a limiti stringenti: qualora la Banca abbia notizia di trasferimenti di importi eccedenti le soglie vigenti (allo stato attuale, da 5.000 euro in su) è infatti tenuta a inoltrare una comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che irrogherà sanzioni amministrative sia nei confronti del donante che del beneficiario.

In conclusione, quindi, è bene sottolineare che le verifiche da parte delle autorità e degli intermediari finanziari non riguardano solo chi effettua una donazione/liberalità, ma anche chi la riceve.

L’imposta sulle donazioni: aliquote e franchigie


 

Come previsto dalla normativa in materia, le donazioni e le liberalità sono tassate in base al rapporto di parentela che intercorre tra il beneficiario e il donante:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario;
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.


Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Nel caso in cui una donazione venga effettuata in assenza di atto pubblico, ad esempio tramite un semplice bonifico bancario, il contribuente ha la possibilità di registrarla volontariamente, potendo applicare le regole ordinarie di tassazione.

Il ruolo della consulenza

Sono numerose, dunque, le insidie e i rischi che si celano dietro queste tipologie di operazioni.
Può essere utile, quindi, richiedere il supporto del proprio consulente per comprendere al meglio come gestire il patrimonio e trasferirlo ai propri cari nella modalità più idonea e sicura.