Bail in e bail out
Bail in significa salvataggio interno e indica uno strumento di risoluzione, cioè ristrutturazione, nel caso una banca si trovi in dissesto o a rischio di dissesto. È uno strumento di risoluzione tra quelli previsti dalla direttiva europea sulla gestione delle crisi bancarie BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e in Italia è applicato dal 2016. L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione coatta amministrativa, in pratica il fallimento. Il bail in consiste nello svalutare le azioni e le obbligazioni emesse dalla banca o nel convertirle in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca (capitalizzazione). Viene applicato secondo questo ordine di priorità: su azioni e altri titoli di capitale, obbligazioni subordinate, obbligazioni ordinarie non garantite e non subordinate, depositi oltre i 100.000 euro di privati e piccole-medie imprese (per la parte che supera i 100.000 euro). Sono invece esclusi dal bail in depositi bancari fino a 100.000 euro, obbligazioni garantite, strumenti finanziari depositati in conti titoli (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, ETF etc. non legati alla banca stessa), beni in cassetta di sicurezza.
L’obiettivo del bail in è usare risorse interne per risolvere la crisi, evitando l’intervento statale (bail out o salvataggio esterno) così da non gravare sul bilancio pubblico. L’intervento pubblico è previsto solo in casi straordinari, ma comunque solo dopo l’applicazione del bail in per almeno l’8% sul totale del passivo.