Le misure sanzionatorie adottate da diversi stati ed enti sovranazionali nei confronti della Russia in risposta all’aggressione contro l’Ucraina sollevano costantemente problematiche nella loro concreta applicazione. Con riferimento al regime sanzionatorio adottato dall’Unione europea, l’interpretazione dei regolamenti è guidata da alcuni testi, non vincolanti ma dotati di autorevolezza, quali le Frequently Ask Questions (FAQs) pubblicate dalla Commissione europea e le Migliori Pratiche per l’attuazione effettiva di misure restrittive (Migliori Pratiche) pubblicate dal Consiglio.

Tra le varie questioni interpretative che hanno tenuto impegnati gli operatori economici a seguito all’approvazione, lo scorso 6 ottobre 2022, dell’ottavo pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea contro la Federazione Russa, va segnalato il divieto di prestazione, diretta o indiretta, di servizi di ingegneria e di architettura al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di cui all’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014 (di seguito, il ‘Reg. 833/2014’).

A tale proposito, il primo problema che emerge è chiarire quali servizi siano vietati. Benché all’interno del corpo dispositivo del Regolamento non sia rinvenibile alcuna definizione in tal senso, il Considerando 19 del Regolamento (UE) 2022/1904 (che ha modificato il Reg. 833/2014, introducendo il nuovo divieto) precisa il perimetro dei “servizi di ingegneria e di architettura”, la cui fornitura è oggi vietata. Viene inoltre in soccorso la FAQ G.8.11 emanata dalla Commissione europea che chiarisce quali siano le attività vietate ricomprese nelle categorie dei “servizi di ingegneria e di architettura”. Tra quelli elencati figurano servizi di progettazione ingegneristica per impianti meccanici ed elettrici per edifici, costruzione di fondazioni e strutture edilizie, impianti meccanici ed elettrici per edifici, costruzione di opere di ingegneria civile, come ponti e viadotti, dighe, bacini di raccolta, muri di sostegno, sistemi di irrigazione, opere di controllo delle inondazioni, gallerie, autostrade e strade e servizi di progettazione architettonica e design per edifici e altre strutture.

Alla luce di tali definizioni, nonché guardando al nuovo divieto come parte del più ampio e articolato regime sanzionatorio di cui al Reg. 833/2014, appare ragionevole non ricomprendere tra i servizi di ingegneria vietati quelli necessari o intrinseci allo sviluppo e alla produzione, da parte di operatori UE, di beni destinati ad essere poi esportati in Russia. Si pensi, ad esempio, al caso di un’azienda italiana che riceva da un cliente russo le specifiche tecniche di un impianto e sviluppi la sua ingegneria, prima di realizzare ed esportare in Russia l’impianto. Se la fornitura dell’impianto fosse interpretata come un’indiretta prestazione di servizi di ingegneria a soggetti russi (in ragione dei servizi che sono stati necessari alla realizzazione dell’impianto stesso), l’articolo 5 quindecies finirebbe per introdurre un embargo pressoché totale nei confronti della Russia, svuotando di significato tutte le norme che introducono restrizioni su beni specificamente listati, e di fatto vietando l’esportazione in Russia di qualsiasi bene sviluppato e prodotto nell’Unione. È dunque evidente che tale interpretazione non sia corretta.

Diverso sarebbe il tema se l’azienda italiana cedesse al cliente russo l’ingegneria e il cliente potesse continuare la propria produzione dell’impianto sulla base dell’ingegneria sviluppata dall’azienda italiana; in tal caso, si configurerebbe una prestazione di servizi d’ingegneria soggetta a divieto, fatte salve la clausola di salvaguardia temporale e le deroghe inserite nell’articolo 5 quindecies del Reg. 833/2014.