Assegno postdatato

Un assegno bancario si definisce postdatato quando indica come data di emissione una data successiva a quella in cui viene compilato. Chi emette l’assegno (traente) rinvia così il pagamento dell’importo specificato sull’assegno a un momento futuro, in cui avrà disponibilità di fondi nel conto corrente. In pratica il traente emette un assegno postdatato invece di una cambiale per evitare di versare l’imposta di bollo del 12% sull’importo. Dal 2000 emettere un assegno postdatato non è più un reato penale ma un illecito amministrativo, comunque l’assegno rimane valido. Emettere un assegno postdatato è una prassi rischiosa per entrambe le parti: chi riceve l’assegno (beneficiario) si impegna a non riscuoterlo prima della data futura, ma di fatto può presentarsi in banca per farlo, non rispettando così l’impegno preso con il traente. D’altro canto il traente con l’assegno postdatato può emettere un assegno scoperto, sapendo di non avere comunque fondi sufficienti per pagalo alla data futura. In tal caso, a differenza della cambiale, per il beneficiario l’assegno non rappresenta una garanzia di pagamento.