Amministrazione di sostegno
L’amministrazione di sostegno è la misura di cui può usufruire una persona (beneficiario) che, per un deficit fisico o psichico, non è in grado di provvedere ai propri interessi, anche solo in via parziale o temporanea. Può riguardare ad esempio persone anziane, con disabilità o con dipendenze.
Si attiva ricorrendo al giudice tutelare, che con decreto nomina l’amministratore di sostegno, ne circoscrive le funzioni (cosa fa per conto del beneficiario, in cosa lo assiste), stabilisce i limiti di spesa che deve rispettare con il denaro del beneficiario. Per ciò che riguarda la banca del beneficiario, nei limiti definiti dal decreto l’amministratore di sostegno può fare versamenti o prelievi su conto corrente o conto deposito, pagare con carta di debito, fare bonifici, usare l’home banking. Periodicamente deve presentare al giudice una relazione che contiene, tra l’altro, il rendiconto della situazione patrimoniale del beneficiario e dei movimenti di denaro in entrata e in uscita.
L’amministratore di sostegno è in genere il coniuge/convivente o un parente (figlio, genitore, fratello o altro) del beneficiario, ma può essere anche una persona estranea al contesto familiare. L’amministrazione di sostegno non va confusa con l’interdizione né con l’inabilitazione.