Avviso alla clientela: Proroga della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori colpiti dal sisma Centro Italia

AVVISO ALLA CLIENTELA
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 303 del 29 dicembre 2022.

Si informa la Gentile Clientela che, con Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 di cui sopra, è stata disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza al 31 dicembre 2022) della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dal sisma Centro Italia del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 alle attività economiche e produttive, nonché per i privati intestatari di mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di:

  • Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti;
  • Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 31 dicembre 2022.


Modalità di sospensione
La sospensione proseguirà fino al 31 dicembre 2023 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.

  • Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni
La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).


Rinuncia alla sospensione
Sarà comunque possibile rinunciare alla sospensione e ripristinare il pagamento delle rate sottoscrivendo e consegnando presso le filiali uno specifico modulo.

 

Leggi l'avviso >

News Recenti