Sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori colpiti dagli eventi meteorologici nella Regione Valle d’Aosta

Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 Marzo 2022 - pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 81  del 06/04/2022 –Proroga  dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei  giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney–La-Trinitè, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset nella Regione Valle d’Aosta

Si informa la Gentile Clientela che, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/03/2022 di cui sopra, è stata disposta un’ulteriore proroga fino al  12/02/2023   (in precedenza al 12/02/2022  ) della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 e  3 ottobre 2020 nel t dei Comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney–La-Trinitè, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset nella Regione Valle d’Aosta

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di: 

  • Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti; 
  • Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 12/02/2022.

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 12 febbraio 2023 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.

  • Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che  saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione.  L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle  rate già previste; 
  • Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento  degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che  matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. 

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Rinuncia alla sospensione

Sarà comunque possibile rinunciare alla sospensione e ripristinare il pagamento delle rate sottoscrivendo e consegnando presso le filiali uno specifico modulo.

Scarica il modulo >

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