Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli incendi boschivi nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2022 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Si informa la Gentile Clientela che la Banca, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/05/2022 di cui sopra, è disponibile ad un’ulteriore proroga fino al 31/05/2022 (in precedenza al 26/04/2022) della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.

Ambito di applicazione La misura è disposta a favore di:

  • Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti;
  • Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 26/04/2022.

Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 Giugno 2022; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione
La sospensione proseguirà fino al 31 Maggio 2022 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.

  • Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
  • Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni
La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

News Recenti