Proroga della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dal sisma Centro Italia

AVVISO ALLA CLIENTELA

Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 21 del 27 gennaio 2022.

Si informa la Gentile Clientela che, con il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 di cui sopra, è stata disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza al 31 dicembre 2021) della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dal sisma Centro Italia del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 alle attività economiche e produttive, nonché per i privati intestatari di mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di: 

  • Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti; 
  • Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 31 dicembre 2021.

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 31 dicembre 2022 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.

  • Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che  saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione.  L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle  rate già previste; 
  • Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento  degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che  matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. 

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Rinuncia alla sospensione

Sarà comunque possibile rinunciare alla sospensione e ripristinare il pagamento delle rate sottoscrivendo e consegnando presso le filiali uno specifico modulo.

Scarica il modulo >

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