Proroga della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle province di Udine, Pordenone e comuni di Trieste e Muggia

Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Giugno 2022: proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste.

Si informa la Gentile Clientela che la Banca, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/06/2022 di cui sopra, è disponibile ad un’ulteriore proroga fino al 04/06/2023 (in precedenza al 04/06/2022) della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste.


Ambito di applicazione


La misura è disposta a favore di:
• Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici inagibili/distrutti;
• Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica,
anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.


Finanziamenti ammessi


Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici inagibili/distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 04/06/2022.


Termini della richiesta


La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 15 Agosto 2022; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.


Modalità di sospensione


La sospensione proseguirà fino al 04 Giugno 2023 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto.
• Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
• Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.


Condizioni


La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

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