BPER Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui nelle zone delle Marche colpite dall'alluvione.

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17/09/2022: dichiarazione dello stato di  emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel giorno 15 settembre 2022 in  parte del territorio del Province di Ancona e Pesaro-Urbino. 

Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi  dell’art. 8 dell’Ordinanza di cui sopra, inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in  conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 15 settembre 2022 hanno colpito parte del  territorio delle Province Ancona e Pesaro-Urbino. 

Ambito di applicazione 

La misura è disposta a favore di: 

Soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti 

Soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica,  anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra. 

Finanziamenti ammessi 

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi ad edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di  attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.  Seppur non espressamente previsto dalla normativa, il Gruppo Bper d’intesa con Sardaleasing, si rende  disponibile a sospendere anche i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi metereologici  di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito. 

Termini della richiesta 

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 novembre 2022; la richiesta, comprensiva di  autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà  essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento. 

Modalità di sospensione 

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile ma comunque  non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 16/09/2023 (ciò comporterà un allungamento  della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto). E’ possibile optare per: 

Sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che  saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di  sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di  quote aggiuntive alle rate già previste; 

Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare  pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione. 

Condizioni 

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi  contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. 

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto). 

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