Il Superbonus 110% è l’incentivo offerto dal decreto Rilancio per incoraggiare la ristrutturazione delle abitazioni, con l’obiettivo di renderle più confortevoli e sicure. Grazie al Superbonus infatti puoi detrarre il 110% delle spese affrontate dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per lavori di efficientamento energetico (Ecobonus 110%) e di adeguamento antisismico (Sismabonus 110%) sugli edifici residenziali.

Chi può usufruire dell’Ecobonus?

Puoi usufruire del Superbonus 110% se abiti in una villetta unifamiliare, in un edificio plurifamiliare o in condominio (per i condomìni la scadenza del 30 giugno si prolunga fino al 31 dicembre 2022). Puoi beneficiarne anche se la casa o l’appartamento non è di tua proprietà. Inoltre l’agevolazione al 110% per le ristrutturazioni con il Superbonus vale anche per le seconde case.

Per sfruttare l’Ecobonus al 110% (o Super Ecobonus) va fatto almeno un intervento trainante fra l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio – ad esempio mettendo in opera il cappotto termico – e la sostituzione degli impianti termici esistenti. A questi interventi principali possono essere “agganciati” uno o più interventi trainati, come l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Invece, il Sismabonus 110% (o Super Sismabonus) vale sulle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’adeguamento antisismico degli edifici in zona sismica 1, 2 o 3, a cui puoi far seguire degli interventi trainati. 

L’agevolazione del Superbonus ti dà diritto alla detrazione fiscale del 110%, delle spese che sostieni per i lavori di efficientamento energetico e per le opere antisismiche, in quote annuali. In alternativa alla detrazione sulle imposte, puoi scegliere di usufruire dell’incentivo sotto forma di sconto in fattura, applicato dall’impresa che esegue i lavori, oppure di cessione del credito a terzi (la tua banca o altri intermediari finanziari).

Come ottenere l’Ecobonus e il Sismabonus al 110%? 

Verifica con un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) di quali interventi di ristrutturazione, tra quelli agevolati al 110% con Superbonus, può aver bisogno la tua casa.

Prima dell’inizio del cantiere presenta in Comune la pratica edilizia necessaria (può essere sufficiente la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, Superbonus).

Contatta l’impresa che eseguirà i lavori.

Scegli come pagare la ristrutturazione: direttamente, in modo da ottenere la detrazione fiscale del 110%, oppure optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Come funziona l’Ecobonus 110%?

Bisogna che gli interventi, fra trainanti e trainati, migliorino di almeno 2 classi le caratteristiche energetiche dell’edificio. Se questo è già in classe A3, la seconda migliore, è sufficiente 1 classe, quella necessaria per arrivare in A4, la più alta. Il tecnico deve valutare la fattibilità di questo “salto” di classe, che va provato con un doppio attestato di prestazione energetica (APE), uno calcolato prima e uno dopo i lavori da un certificatore accreditato. Inoltre gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici per la riqualificazione energetica fissati dal Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) con decreto direttoriale del 6 agosto 2020.

Dunque per chiedere il Super Ecobonus sui lavori di efficientamento energetico devi ottenere da un tecnico abilitato l’asseverazione che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal MISE e la congruità delle spese fatte. Gli APE e l’asseverazione vanno inviate anche a ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile –, l’ente che, insieme all’Agenzia delle Entrate, verifica che ci siano le condizioni per avere diritto alle detrazioni.

In modo analogo, l’asseverazione che dimostra l’efficacia degli interventi e la congruità delle spese per gli interventi antisismici agevolati con Super Sismabonus va richiesta ai professionisti che si sono occupati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo statico. L’efficacia degli interventi antisismici viene valutata secondo quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto ministeriale n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato con decreto n. 329 del 6 agosto 2020)

Prima di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, con comunicazione all’Agenzia delle Entrate, devi ottenere anche il visto di conformità sulla documentazione predisposta per richiedere il Superbonus, rilasciato da un intermediario abilitato (ad esempio il tuo commercialista) o da un CAF. Sono detraibili al 110% anche spese per il rilascio degli APE, delle asseverazioni e del visto di conformità.

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