Trade & Export Finance

Prodotti e servizi per rispondere ai bisogni di importatori ed esportatori.

CONTO MULTICURRENCY 

Il conto corrente Multicurrency permette di operare in più divise, diverse dall'euro, mantenendo un unico numero identificativo di conto corrente. Al momento dell’apertura del rapporto, il cliente dovrà scegliere la divisa di attivazione che sarà codificata come divisa principale, aggiungendone altre codificate come divise secondarie

 

INCASSI E PAGAMENTI 

Bonifico estero 

Il bonifico è un ordine di pagamento che il debitore impartisce al proprio istituto a favore della banca del creditore, con l’ordine di effettuare un pagamento incondizionato e immediatamente liberatorio. I bonifici si possono distinguere in due macrocategorie:  

  • Bonifico SEPA Credit Transfer 
  • Bonifico Estero  

E' opportuno porre attenzione alla tipologia di spese: 

  • SHA – suddivise tra ordinante e beneficiario
  • OUR – totalmente a carico dell'ordinante 
  • BEN – totalmente a carico del beneficiario

Assegno 

L’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine del correntista alla sua banca, di pagare una certa somma ad un beneficiario, contro addebito sul proprio conto corrente aperto presso la banca stessa.

L’assegno circolare è emesso da una banca, su richiesta di un soggetto che vi deposita la stessa somma di denaro necessaria per l’emissione dell’assegno: la banca promette di pagare a vista all’ordine di un beneficiario indicato nominativamente. 

Promissory note e Bill of exchange

Nel commercio internazionale, gli effetti regolano pagamenti differiti e sono utilizzati sia per gli incassi che nel forfaiting.  

  • Pagherò cambiario (promissory note P/N): promessa del debitore (traente o drawer) di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza, all’ordine di un beneficiario indicato sul titolo.   

  • Cambiale tratta (bill of exchange B/E): ordine del creditore (traente o drawer) rivolto al debitore (trassato o drawee) di pagare un determinato importo ad una determinata scadenza al beneficiario indicato sul titolo. L’accettazione del debitore è di fondamentale importanza per la tutela del creditore/esportatore.  

Gli usi nel commercio internazionale hanno codificato formati standard utilizzando la lingua inglese.  Le cambiali sono regolate, a livello internazionale, dalla Convenzione di Ginevra (1930), cui hanno aderito solo alcuni Paesi. Salvo avallo/garanzia bancaria o assicurativa, le cambiali non sono uno strumento di pagamento garantito perché rappresentano esclusivamente l’impegno del debitore, la Banca che ne cura l’incasso non assume alcun impegno di pagamento (Art. 1703-1730 CC e NUU 552).  Si ricorda che, in Italia, gli effetti sono soggetti a imposta di bollo che li rende titoli esecutivi (verificare sempre la normativa vigente nei singoli Paesi). 

Finanziamenti esteri 

I finanziamenti Import-Export sono pensati per aiutare le imprese che hanno esteso il loro business oltre i confini nazionali e vogliono rimanere sempre competitive sul mercato. Il servizio è dedicato a imprese di qualsiasi dimensione che devono supportare il ciclo produttivo della lavorazione di merci o servizi destinati agli scambi esteri oppure che necessitano di una particolare disponibilità finanziaria. I finanziamenti sono a breve termine, con scadenza massima a 18 mesi.  

  • Il finanziamento Export è l’operazione con la quale la banca anticipa, totalmente o in parte, somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti di soggetti esteri, in relazione a forniture di merci o servizi. 
  • Il finanziamento Import è invece il prestito che la banca concede ad un cliente in occasione del pagamento di un’importazione. 

 

ESTERO MERCI 

Clean collection

Si parla di clean collection quando viene inviato all’incasso solo un documento finanziario (effetti/assegni/ricevute); può essere utilizzata per pagamenti a vista o differiti.  

Incassi documentari

Il venditore conferisce mandato alla propria banca di inviare i documenti (commerciali/finanziari) relativi ad una fornitura alla banca dell’acquirente, affinché vengano consegnati a quest’ultimo, contro pagamento dell’importo dovuto o contro impegno di pagamento a scadenza.  I documenti viaggiano quindi separatamente dalle merci, che vengono spedite all’acquirente nei modi stabiliti e gli incassi sono soggetti alle Norme Uniformi relative agli incassi della Camera di Commercio Internazionale (NUU brochure 552). 

Ci sono due modalità:

  1. documenti contro pagamento (D/P – Documents against payment o CAD – Cash against documents) regolano pagamenti a vista: la Banca ha istruzioni di consegnare i documenti contro pagamento dell’importo in essi indicato; 
  2. documenti contro accettazione (D/A – Documents against acceptance): regolano pagamenti differiti, sulla base di un mandato conferito alla banca del beneficiario che può prevedere che: 
    • i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato (compratore), che sottoscrive un impegno di pagamento a scadenza/accettando una tratta/emettendo un pagherò cambiario; 
    • i documenti vengano rilasciati dietro accettazione da parte del trassato con impegno di una Banca, nella forma di avallo di un effetto o emissione di una garanzia bancaria a favore del venditore (ipotesi remota, in quanto solitamente strutturata mediante garanzia/credito documentario). 

Premesso che non eliminano il rischio controparte, l’uso degli incassi documentari ha una sua utilità se il pagamento è a vista e nel caso di spedizione:

  •  via mare, dove la presenza della Bill of Lading (documento rappresentativo di merce) garantisce il venditore che non perderà il possesso delle merci senza la prestazione della controparte; 

  •  via aerea, purché la lettera di vettura aerea sia emessa a nome della Banca estera (il compratore per ritirare la merce necessita della liberatoria della banca, che gli viene rilasciata solo dietro pagamento o emissione di impegno da parte del compratore).  

Lettera di credito o credito documentario import – export 

Nel commercio internazionale, il credito documentario è lo strumento che tutela meglio sia l'importatore che l'esportatore e rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di entrambi. In particolare: 

per l'esportatore 

  • eliminazione rischio controparte; 
  • eliminazione rischio politico/banca estera (se confermata); 
  • controllo dei documenti rappresentativi della merce; 
  • possibilità di smobilizzo del credito per pagamenti differiti;

per l'importatore 

  • ricezione dei documenti richiesti e necessari entro i termini stabiliti; 
  • controllo dei documenti da parte della propria banca; 
  • pagamento condizionato al rispetto dei termini del credito; 
  • possibilità di richiedere il finanziamento del credito alla propria banca.

Il Credito Documentario (o lettera di credito, L/C) è l’impegno autonomo e irrevocabile assunto da una banca (banca emittente o issuing bank) su richiesta dell’ordinante (importatore o applicant) di eseguire la prestazione a favore del beneficiario (esportatore) a fronte di presentazione di documenti conformi: 

  • pagando a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento at sight; 
  • impegnandosi a pagare a scadenza per pagamento differito o deferred.

Il Credito Documentario è regolato dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relativi ai Crediti Documentari (NUU Brochure n. 600). Per mitigare il rischio controparte (solvibilità dell’importatore), il venditore (esportatore) è solito pretendere il pagamento a mezzo L/C perchè la banca emittente accoglie il mandato che gli affida l’ordinante (importatore) ad eseguire la prestazione. La banca emittente diventa l’obbligato principale nei confronti del beneficiario avendo instaurato un rapporto fiduciario con l’ordinante, definito dalla concessione di una linea di credito dedicata.

La lettera di credito è uno strumento autonomo nel senso che è un obbligo della banca distinto dal contratto di compravendita tra le parti: tale contratto non riguarda e non impegna in alcun modo le banche anche se qualsiasi riferimento ad esso è citato nella L/C.   Le banche operano su documenti e non su merci/sevizi o altre prestazioni alle quali i documenti possono riferirsi. 

Conferma del credito documentario

Con l’aggiunta della propria conferma, la banca confermante (di norma la banca dell’esportatore) assume gli stessi obblighi della banca emittente nei confronti del beneficiario eliminando i rischi che, per definizione, rimangono aperti quando l’esportatore riceve un credito documentario non confermato: 

  • il rischio tecnico (analisi della conformità dei documenti: se i documenti non sono conformi, la banca confermante non è tenuta ad eseguire la prestazione); 
  •  il rischio di default del Paese di residenza dell’importatore; 
  •  il rischio di insolvenza della banca emittente il credito documentario. 

Lettera di credito Stand-By - SBLC

A differenza della Lettera di Credito, che è uno strumento di pagamento e nasce per essere utilizzato, la Lettera di Credito Stand-By è uno strumento di garanzia e si attiva solo in caso di inadempimento.  L’impegno della Banca (emittente e/o confermante) è indiretto e di natura passiva perché presuppone il mancato adempimento dell’obbligazione principale ed il suo utilizzo (simile ad un’escussione) è di norma subordinato alla presentazione di una dichiarazione del creditore in tal senso.  La Stand-By è spesso utilizzata in presenza di una fornitura ciclica.  Si rammenta che, a differenza delle garanzie internazionali, la Stand-By è regolata dalle Norme ed Usi Uniformi in materia di crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale. 

Garanzie bancarie internazionali  

La garanzia bancaria è uno strumento con il quale una banca (il garante), assicura al beneficiario il pagamento di una certa somma di denaro nel caso in cui l'obbligato principale non adempia ai propri impegni.  

Il beneficiario di una garanzia può essere: 

  •  il compratore, per tutelarsi dal rischio di una mancata esecuzione della fornitura o realizzazione dell'opera;  

  •  il venditore, per tutelarsi contro il rischio di insolvenza;  

  •  entrambe le parti per tutelarsi ciascuna contro il/i proprio/i rischio/i.  

Fidejussione e garanzia bancaria a prima richiesta

La definizione generica di garanzia bancaria comprende in realtà due distinte fattispecie:

  • la fideiussione (peculiarità dell'ordinamento italiano) è una garanzia tipica (disciplinata in Italia dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile) e accessoria in quanto trae origine e dipende dal rapporto sottostante: la nullità del contratto dal quale essa deriva rende nulla e priva di valore anche la fideiussione. Il beneficiario, per poterla escutere, deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali ed è esposto a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale che possono essergli opposte dal garante; 

  • la garanzia a prima richiesta (o domanda), più conosciuta come bond (garanzia bancaria internazionale) è uno strumento autonomo contenente l'impegno del garante, ovvero della banca, di pagare a semplice richiesta del beneficiario. In questo caso, essendo svincolata dal contratto sottostante, non potranno essere opposte eccezioni derivanti dal rapporto principale.  

Per rispondere all'esigenza di certezza e rapidità, nel commercio internazionale si preferisce ricorrere alla garanzia a prima richiesta, forma di tutela molto più rapida ed efficace.  Le garanzie possono essere di pagamento o payment bond o di prestazione tra le quali:

  • Bid Bond: di norma connessa alle gare di appalto internazionali o alla realizzazione di “grandi lavori”. Serve a tutelare l’appaltante/acquirente qualora il fornitore, che si è aggiudicato la commessa, si rifiuti di perfezionare il contratto. 
  • Advance payment bond (APB): copre la parte versata in anticipo dall’acquirente al fornitore nel caso quest'ultimo non dia corso al contratto (se non viene effettuata la fornitura, si rende necessaria la restituzione dell’anticipo). 
  • Performance bond: tutela il compratore affinché il fornitore onori il contratto nei tempi e nei modi pattuiti. 
  • Warranty bond: tutela il compratore da eventuali difetti o vizi della merce non evidenti al momento della consegna o del completamento dei lavori. 

Controgaranzia 

Le garanzie possono essere emesse in modo diretto o indiretto (controgaranzia) a seconda degli accordi contrattuali o delle consuetudini del Paese estero. Parliamo di garanzia diretta quando la banca del richiedente viene accettata come garante diretto dalla controparte estera (in questa modalità l'emissione può essere cartacea o a mezzo Swift).  Si tratta di garanzia indiretta quando la banca del richiedente non viene accettata come garante diretta ed è necessario l'intervento di una banca estera/locale che emetta l'impegno a favore del beneficiario a fronte dell'emissione della controgaranzia (in questo caso l'emissione può avvenire solo a mezzo Swift).

 

TRADE EXPORT FINANCE 

Credito fornitore o supplier's credit

Il credito fornitore è lo schema contrattuale attraverso il quale il venditore/esportatore del bene concede al compratore di dilazionare il pagamento della fornitura. Diversamente dal credito acquirente, nel credito fornitore la relazione creditizia si instaura tra i due soggetti che sottoscrivono il contratto commerciale. Il credito fornitore soddisfa le esigenze del compratore e genera le seguenti necessità al venditore: liquidità e mitigazione del rischio di credito. 

Ne deriva quindi la necessità da parte del venditore di stipulare, parallelamente al contratto commerciale:

  • un contratto di finanziamento che gli permetta di anticipare i flussi di cassa futuri;
  • una polizza assicurativa come la polizza credito fornitore SACE per mitigare il rischio di credito.

La banca può intervenire a vario titolo: dalla semplice anticipazione (fin.export), fino all’acquisto del credito con totale cessione di ogni rischio connesso come l'insolvenza del debitore, del garante e del Paese estero.

Lo strumento, in particolare per le piccole e medie imprese italiane, presenta i seguenti vantaggi per l'esportatore:

  • offrire al compratore estero una dilazione dei termini di pagamento che integra l’offerta commerciale (vantaggio competitivo);
  • tramite lo smobilizzo del credito, consente l’ottenimento di un pagamento cash a fronte di un regolamento dilazionato.

Credito Acquirente o buyer's credit

Il credito acquirente è il finanziamento concesso da un ente finanziatore direttamente all’acquirente:

  • migliora l’offerta commerciale con una proposta di finanziamento che risponde alla necessità di un pagamento dilazionato da parte dell’importatore estero, consentendo di accedere ad un’operazione a medio-lungo termine, a tassi di mercato internazionali, senza ricadute sulle linee di credito accordate dalle sue banche locali;
  • permette di ottenere un pagamento a vista con la presentazione dei documenti di spedizione o a fronte di servizi prestati;
  • trasferisce in capo all’ente finanziatore i rischi di natura politica e commerciale. 

 

COPERTURA RISCHIO CAMBIO 

Gli strumenti di copertura

L'esportatore può proteggere i propri incassi futuri con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo fisso”: 

  • vendita a termine; 
  • finanziamento in valuta; 
  • flexible forward export o plafond;

oppure con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo flessibile”: 

  • opzioni valutarie. 

Vendita a termine di valuta estera 

E’ un contratto col quale il cliente si impegna a vendere alla banca: 

  • una certa quantità di valuta estera contro euro; 
  • ad una data futura; 
  • ad un determinato cambio. 

Il finanziamento in valuta estera 

Con l’accensione di un finanziamento dello stesso importo dell’incasso futuro, l’esportatore ottiene la disponibilità della valuta e contestualmente la negozia al prezzo per contanti (spot).  Il debito in valuta contratto verrà estinto utilizzando il bonifico dall’estero. 

Finanziamento o contratto a termine? Generalmente, si consiglia l’accensione di un finanziamento in valuta quando il cliente necessita di liquidità per il funzionamento aziendale.  Si consiglia l’accensione di una vendita a termine del cliente quando l’azienda non ha alcuna necessità di liquidità immediata. 

Flexible Forward Export 

Il Flexible Forward Export obbliga l’acquirente a vendere un montante di divisa estera contro euro ad un prezzo fisso con la facoltà di esercizio anche parziale in un qualsiasi momento fino a scadenza. 

L'importatore può proteggere i propri pagamenti futuri con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo fisso”: 

  • acquisto a termine; 
  • flexible forward import o plafond;

oppure con strumenti che garantiscono una copertura “a prezzo flessibile”: 

  • opzioni valutarie. 

Acquisto a termine di valuta estera 

E’ un contratto col quale il cliente si impegna ad acquistare dalla banca: 

  • una certa quantità di valuta estera contro euro; 
  • ad una data futura; 
  • ad un determinato cambio. 

Flexible Forward Import 

Il Flexible Forward Import obbliga l’acquirente ad acquistare un montante di divisa estera contro euro ad un prezzo fisso, con la facoltà di esercizio anche parziale in un qualsiasi momento fino a scadenza. L’acquisto di Flexible Forward Import presuppone che il Cliente abbia la necessità di proteggere pagamenti futuri in divisa estera, di natura commerciale o finanziaria dall’apprezzamento potenzialmente illimitato della divisa estera e offre una protezione a “prezzo fisso”, intesa come possibilità di neutralizzare i movimenti avversi del mercato sterilizzando i movimenti favorevoli dello stesso, annullando di fatto la variabilità dell’indice sottostante la posizione oggetto di copertura. La peculiarità del prodotto consiste nel poter essere utilizzato al bisogno e per quantitativi di divisa minimi predefiniti. Nel caso di pagamenti continuativi o di data incerta il Cliente potrà effettuare conversioni di divisa al momento opportuno, ottimizzando il suo profilo di tesoreria. 

Opzioni valutarie 

Sono contratti negoziabili, con i quali il compratore assume il diritto, non l’obbligo, di acquistare  o vendere una determinata quantità di divisa ad un determinato cambio prefissato (prezzo d’esercizio o strike price) ad una determinata scadenza, mediante il pagamento di un premio. 

Opzione call

Opzione che conferisce al compratore il diritto di acquistare dal venditore (dell’opzione) un determinato ammontare di valuta estera, ad una certa data e ad un cambio prefissato. 

Opzione put

Opzione che conferisce al compratore il diritto di vendere al venditore (dell’opzione) un determinato ammontare di valuta estera, ad una certa data e ad un cambio prefissato. 

Le opzioni di tipo europeo si possono esercitare solo il giorno di scadenza, le opzioni di tipo americano si possono esercitare in qualsiasi momento tra la conclusione del contratto ed il giorno di scadenza. Dopo tale data, in entrambe le opzioni sono considerate scadute e non più esercitabili. 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca - prima di concedere il finanziamento - valuta la capacità di rimborso delle rate, cioè il merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche puoi leggere il documento "i Fogli Informativi”, che puoi chiedere in Filiale, nei Centri Imprese o su www.bper.it. La Banca si riserva di poter effettuare modifiche unilaterali delle condizioni (ai sensi dell’Art. 118 T.U.B.).

 

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