Le relazioni tra il Gruppo, la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni locali rivestono un ruolo rilevante; rappresentano una leva primaria per supportare la nostra reputazione ed affidabilità nei confronti del Mercato e delle Comunità in cui operiamo. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima collaborazione, nell’intento di agevolare l’attività istituzionale e sono sviluppati preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza. Anche le relazioni con le Autorità di Vigilanza e di Controllo sono ispirate ai principii di correttezza e cooperazione: in ogni attività ci impegniamo a mantenere un comportamento leale e trasparente, predisponendo gli strumenti necessari per garantire la verifica ed i controlli previsti dalla legge. Seguiamo con molta attenzione ed adottiamo con scrupolo le normative emanate dagli Organi di Vigilanza e dall’Antitrust. Nello svolgimento sia delle comunicazioni che delle segnalazioni di tipo periodico, garantiamo la completezza e l’integrità delle notizie fornite e l’oggettività delle valutazioni, ricercando la tempestività degli adempimenti ad essa richiesti.
Organizzazioni politiche e sindacali
Dal Codice Etico
I rapporti tra le funzioni aziendali e le organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principii di trasparenza, integrità ed indipendenza e sono improntati a favorire una corretta dialettica, al fine di realizzare un clima di reciproca fiducia ed un dialogo costruttivo, nella ricerca di soluzioni flessibili.
Pubblica amministrazione e Autorità di vigilanza e controllo
Dal Codice Etico << La Banca individua e regolamenta i canali di comunicazione con tutti gli interlocutori della Pubblica Amministrazione sia a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale. Pertanto, l’assunzione di impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche PA) è riservata alle funzioni aziendali a ciò preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza. I rapporti con la PA sono altresì improntati alla massima collaborazione, dovendo in ogni caso evitare di ostacolarne l’attività istituzionale e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni. In particolare, la Banca si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati, qualora siano svolte indagini nei suoi confronti ovvero della sua clientela. Nello specifico, è vietato: • esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; • aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Nello svolgimento sia delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico, quanto dei rapporti di carattere specifico, la Banca garantisce la completezza e l’integrità delle notizie fornite e l’oggettività delle valutazioni, ricercando la tempestività degli adempimenti ad essa richiesti. E’ fatto divieto ai Destinatari del Codice di promettere od offrire a Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione pagamenti, doni, benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi della Banca in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in caso di stipulazione ed erogazione di contratti, aggiudicazione e gestione delle autorizzazioni, attività ispettive, di controllo o nell’ambito di procedure giudiziarie…). In particolare, è vietato: • offrire ai soggetti sopra citati, anche in occasioni di festività, omaggi fatta eccezione per regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che esse siano finalizzate ad acquisire dalla Banca o concedere alla Banca indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità; • esaminare o proporre strumentalmente opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica Amministrazione (o parenti ed affini) e/o opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che potrebbero indebitamente avvantaggiarli, al di fuori dell’ordinario trattamento riservato alla clientela; • effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste contrattualmente, e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale; • fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione di una o entrambe le parti; • favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori solo perché indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività; • esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore della Banca o della propria clientela le decisioni della Pubblica Amministrazione; • tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della Pubblica Amministrazione. Inoltre, i rapporti con le Autorità di Vigilanza sono altresì improntati alla massima collaborazione, evitando, in ogni caso, di ostacolarne l’attività istituzionale. Le competenti funzioni aziendali sono tenute a verificare che le erogazioni, i contributi o i finanziamenti agevolati, in favore della Banca, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività per le quali sono stati concessi. Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di Pubblico Servizio deve: • sospendere ogni rapporto con gli stessi; • riferire l’accaduto al proprio superiore gerarchico, il quale informerà l’OdV, ovvero riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza stesso.>>
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